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Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 2025/2028

Domenica 16 novembre 2025 dalle ore 8.00 alle ore 12.00; lunedì 17 novembre 2025 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Utente I.C. Rita Levi Montalcini

da I.c. Rita Levi Montalcini

Docente

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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 8 del T.U. 16 aprile 1994, n. 297
VISTA l’O.M. 15/07/1991 n. 215 modificata dalle OO.MM n. 98/1992- n. 293/1996 e n. 277/1998
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 42.6161 del 19/09/2025 recante le istruzioni
per le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 2025-2026;
VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. 17.330 del 23/09/2025, indicante le date per le elezioni di rinnovo del Consiglio d’Istituto – Triennio 2025-2028;
PRESO ATTO che occorre procedere al rinnovo triennale del Consiglio di Istituto

INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2025-2028, nei giorni di:
• domenica 16 novembre 2025 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
• lunedì 17 novembre 2025 dalle ore 8.00 alle ore 13.30

La procedura per le elezioni è regolata secondo le seguenti disposizioni.

• IL CONSIGLIO DI ISTITUTO è costituito da 19 membri, così suddivisi:
n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
il Dirigente Scolastico (di diritto).

• Hanno diritto di elettorato attivo e passivo:
ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola di istruzione secondaria, alla scuola primaria e dell’infanzia;
I DOCENTI a tempo indeterminato e determinato (con contratto sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico), nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria e dell’infanzia, compresi gli insegnanti di religione cattolica;
IL PERSONALE A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria e dell’infanzia.

• La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (docenti, genitori, personale ATA), verifica la regolarità delle liste e designa tra gli elettori i componenti dei seggi elettorali che saranno nominati dal Dirigente Scolastico.

• Ciascuna componente scolastica partecipa all’elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con la formazione e presentazione di una o più liste di candidati (docenti, genitori, personale ATA).

• Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale, personalmente da uno dei firmatari e sottoscritte da un numero di elettori ragguagliato al rispettivo corpo elettorale di ciascuna componente:
– almeno n. 20 (venti) elettori per la componente genitori;
– almeno n. 20 (venti) elettori per la componente docenti;
– almeno n. 2 (due) elettori per la componente personale ATA.

• Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore all’uopo delegato, oppure dal Sindaco (o suo delegato), dal Segretario Comunale, da notaio o cancelliere.

• Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.

• I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.

• Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto.

• Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente (genitori, o docenti o personale ATA) per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.

• Le liste possono contenere fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente.

• Ai sensi dell’art. 37, comma 1 dell’O.M. n. 215 del 15.07.91, è costituito un solo seggio elettorale. Il seggio sarà composto da un presidente e da due scrutatori (di cui uno funge da segretario). Nel caso in cui l’elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l’Istituto, vota una sola volta.

• All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.

• Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome sull’elenco degli elettori del seggio.

• Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione del numero romano di lista e l’eventuale espressione della preferenza.
– Il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza, espressa con un segno accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda;
– Il genitore può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda;
– Il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze, espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.

• I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali di tutte le scuole in cui prestano servizio.

• L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore di un alunno) ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui partecipa.

Nel caso in cui un candidato sia eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze.

• Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
• Alle operazioni predette partecipano, se nominati, i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

• La proclamazione degli eletti deve avvenire il 2° giorno successivo alle elezioni (non oltre il 18/11/2025)

• Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per gli anni scolastici per il triennio 2025/2028.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda a quelle contenute nella O.M. 215/91.

Si fa inoltre presente quanto a seguire.
• Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
• L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

• L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

• L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.

• Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

La Dirigente Scolastica
Simona Sironi

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